Art. 1
In vigore dal 2 lug 1985
Per ognuno dei prodotti enumerati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1035/72 si considerano rappresentativi ai sensi dell'articolo 17 dello stesso regolamento i mercati degli Stati membri che figurano negli elenchi allegati al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1847:oj#art-1