Art. 2
In vigore dal 1 lug 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 293 del 13. 10. 1981, pag. 8.
(2) GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 60.
ALLEGATO
1. Sottovoce 03.03 A V:
Dopo l'aliquota di 2,4 % è aggiunto un richiamo (a);
Viene aggiunta la seguente nota in calce:
« (a) La riscossione di tale dazio è sospesa sino al 31 dicembre 1985 per il krill, destinato alla trasformazione. Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare viene effettuato applicando le disposizioni comunitarie vigenti in materia. »
2. Sottovoce 07.03 ex E:
Nella nota (a) a piè di pagina, i termini « sino al 30 giugno 1985 » sono sostituiti dai termini « sino al 31 dicembre 1985 ».
3. Sottovoce 07.04 ex B:
Nella nota (a) a piè di pagina, i termini « sino al 30 giugno 1985 », sono sostituiti dai termini « sino al 31 dicembre 1985 ».
Nella nota (b) a piè di pagina, i termini « la riscossione di tale dazio è ridotta al 4 % sino al giugno 1985 », sono sostituiti dai termini « la riscossione di tale dazio è ridotta al 2,4 % sino al 31 dicembre 1985 ».
4. Sottovoce 08.10 B e ex D:
Nella nota (c) a piè di pagina, i termini « sino al 30 giugno 1985 » sono sostituiti dai termini « sino al 31 dicembre 1985 ».
5. Sottovoce 08.10 ex D:
Nella nota (d) a piè di pagina, i termini « sino al 30 giugno 1985 » sono sostituiti dai termini « sino al 31 dicembre 1985 ».
6. Sottovoce 20.06 B I e) 2 bb):
Nella nota (a) a piè di pagina, i termini « sino al 30 giugno 1985 » sono sostituiti dai termini « sino al 31 dicembre 1985 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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