Art. 3

In vigore dal 5 giu 1985
1. In deroga alle disposizioni dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1045/77, i contratti per la prima parte della campagna 1985/1986 possono essere stipulati fino al 31 luglio 1985. 2. In deroga alle disposizioni dell', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1045/77 le clausole aggiuntive dei contratti di cui al paragrafo 1 possono essere stipulate fino al 30 settembre 1985.
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