Art. 3
In vigore dal 4 giu 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. GRANELLI
(1) GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 144.
(2) La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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