Art. 1
Il protocollo n. 1 della seconda convenzione ACP-CEE è modificato come segue:
In vigore dal 4 giu 1985
- l'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), è portato a 2 355 ECU,
- gli importi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, sono portati rispettivamente a 165 e 470 ECU.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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