Art. 1

Il protocollo n. 1 della seconda convenzione ACP-CEE è modificato come segue:

In vigore dal 4 giu 1985
- l'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), è portato a 2 355 ECU, - gli importi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, sono portati rispettivamente a 165 e 470 ECU.
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