Art. 2

In vigore dal 4 giu 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica per la prima volta ai fini del calcolo del prelievo in vigore a decorrere dal 1o luglio 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1. (3) GU n. L 147 del 14. 7. 1984, pag. 48. ALLEGATO Coefficienti da utilizzare per il calcolo del prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità Germania: 20,0 Belgio: 3,8 Danimarca: 3,4 Francia: 29,5 Grecia: 1,0 Irlanda: 7,4 Italia: 11,4 Lussemburgo: 0,3 Paesi Bassi: 6,7 Regno Unito: 16,5
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:1511:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo