Art. 1

In vigore dal 31 mag 1985
Nell' del regolamento (CEE) n. 1367/85 i termini « restano in vigore per i quantitativi spediti da tale Stato membro in un altro Stato membro a partire dal 27 maggio 1985 » sono sostituiti dai termini « restano in vigore per gli scambi di tale Stato membro con gli altri Stati membri a partire dal 27 maggio 1985 ».
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