Art. 1
Per la campagna di commercializzazione 1985/1986
In vigore dal 31 mag 1985
a) il prezzo minimo da pagare ai produttori di ciliegie, di cui all'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 516/77, e
b) l'aiuto alla produzione, di cui all'articolo 3 quater dello stesso regolamento per le ciliegie allo sciroppo,
sono fissati nell'allegato.
Storico versioni
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