Art. 1

In vigore dal 31 mag 1985
1. Per la campagna 1985/1986, la concessione dell'aiuto alla produzione per ciascuna impresa di trasformazione è limitato: a) per i duroni e le altre ciliegie dolci sciroppati della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune, a 81,07 %; b) per le amarene sciroppate della sottovoce 20.06 B della tariffa doganale comune, al 70,33 %. 2. Le percentuali di cui al paragrafo 1 si applicano, per le imprese che hanno iniziato la produzione prima della campagna di commercializzazione 1983/1984, ad un terzo del peso netto del quantitativo totale prodotto durante le campagne di commercializzazione 1982/1983, 1983/1984 e 1984/1985. Per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso della campagna di commercializzazione: a) 1983/1984, le percentuali si applicano alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne 1983/1984 e 1984/1985; b) 1984/1985, le percentuali si applicano al peso netto del quantitativo totale prodotto in tale campagna. Il quantitativo totale prodotto durante le campagne di commercializzazione 1984/1985, inteso nel senso voluto da questo paragrafo, corrisponde al quantitativo di ciliegie allo sciroppo ottenute rispettivamente a partire da duroni e altre ciliegie dolci e da amarene le cui quantità sono state comunicate dagli Stati membri e da essi approvate.
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