Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1599/84 è modificato come segue:
In vigore dal 31 mag 1985
A. Nell'articolo 4:
1) Il testo della lettera c) è sostituito dal seguente testo:
« c) entro l'8 giugno:
i) il quantitativo di prugne ripartito tra prugne vendute e prugne invendute,
ii) il quantitativo di prugne secche ottenute dalle « prugne d'Ente » in giacenza al 1o giungo dello stesso anno, e
iii) il quantitativo di prugne della campagna di commercializzazione in corso trasformate entro il 1o giugno ».
2) Il testo della lettera d) è sostituito dal seguente testo:
« d) entro il 31 gennaio, il quantitativo di altri prodotti finiti cui si applica il regime di aiuti alla produzione, in giacenza il 16 gennaio dello stesso anno. I dati devono essere ripartiti per prodotti venduti e invenduti e per prodotti per i quali è fissato un tasso determinato dell'aiuto alla produzione, indicando, ove possibile, se i prodotti hanno o meno beneficiato dell'aiuto ».
3) È aggiunta la seguente lettera e):
« e) entro il 1o novembre:
i) il quantitativo di pesche fresche acquistate durante il periodo di consegna di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e che figurano nei registri delle materie prime;
ii) il quantitativo di pomodori freschi acquistati prima del 22 ottobre dello stesso anno e che figurano nei registri delle materie prime, nonché il quantitativo di pomodori freschi che dovrebbero essere consegnati nel corso della parte restante del periodo di consegna di cui all'articolo 7, paragrafo 1;
iii) il quantitativo di ciliegie fresche acquistate durante il periodo di consegna di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e che figurano nei registri delle materie prime;
iv) il quantitativo di pere fresche acquistate prima del 22 ottobre dello stesso anno e che figurano nei registri delle materie prime, nonché le pere fresche che dovrebbero essere consegnate durante la parte restante del periodo di consegna di cui all'articolo 7, paragrafo 1;
v) il quantitativo di prodotti finiti ottenuti o che si prevede siano ottenuti dal quantitativo di prodotti freschi di cui ai punti da i) a iv).
Il quantitativo che dev'essere comunicato di cui ai punti i) e ii) è il quantitativo utilizzato o destinato ad essere utilizzato ai fini della trasformazione in prodotti finiti e per il quale è stato o sarà richiesto l'aiuto alla produzione. Il quantitativo che dev'essere comunicato di cui ai punti iii) e iv) è il quantitativo utilizzato o destinato ad essere utilizzato ai fini della trasformazione in ciliegie o pere sciroppate, indipendentemente dal fatto che l'aiuto alla produzione sia stato richiesto o meno.
Il quantitativo che dev'essere comunicato di cui al punto v) è ripartito, per quanto concerne i prodotti a base di pomodori, tra:
- concentrato di pomodoro, convertito in concentrato, con un tenore in peso di materia secca uguale o superiore al 28 % ma inferiore al 30 %,
- pomodori pelati interi in scatola della varietà San Marzano,
- pomodori pelati interi in scatola della varietà Roma o di varietà affini,
- altri prodotti a base di pomodori ».
B. All'articolo 5, l'attuale paragrafo 4 diventa paragrafo 6 e sono inseriti i seguenti paragrafi:
« 4. Quanto ai pomodori il contratto deve indicare il prodotto trasformato che s'intende ottenere. È ammessa la facoltà di indicare che i pomodori saranno impiegati per l'elaborazione di vari prodotti trasformati a base di pomodori, ma in tali casi i contratti devono fissare il prezzo da versare in funzione dei possibili impieghi dei pomodori.
5. Quanto ai pomodori le autorità competenti possono, qualora ciò sia giustificato dalle circostanze, in particolare quando i pomodori hanno subito un deterioramento dopo essere stati presi in consegna dal trasformatore, autorizzare il trasformatore a utilizzare i pomodori per la trasformazione in un prodotto finito differente da quello previsto nel contratto di trasformazione, a condizione che il prezzo pagato o da pagarsi al produttore sia almeno uguale al prezzo minimo fissato per i pomodori destinati alla trasformazione nel prodotto finito effettivamente ottenuto e che il prezzo indicato nel contratto sia rispettato ».
C. Il testo del terzo trattino dell'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:
« - anteriormente al 25 agosto, per le pere Williams che devono essere consegnate all'industria nel periodo compreso fra il 15 luglio e il 15 dicembre ».
D. All'articolo 11, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
« Per i prodotti a base di pomodori una copia della domanda di aiuto specificata nell'articolo 12, paragrafo 1, dev'essere trasmessa dal trasformatore ad un ufficio centrale designato dallo Stato membro in questione, sempreché l'organismo designato di cui al paragrafo 1 non proceda al trattamento di tutte le domande di aiuto presentate in detto Stato membro ».
E. All'articolo 19:
1) la data « 15 marzo » che figura alla lettera a) è sostituita da « 1o aprile »;
2) il testo del punto v) della lettera a) è sostituito dai seguenti punti v) e vi):
« v) la quantità totale, espressa in peso netto, dei prodotti di cui ai punti i) e iii) in giacenza il 15 gennaio dello stesso anno ripartiti per prodotti venduti e prodotti invenduti;
vi) la quantità totale, espressa in peso netto, dei prodotti finiti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, prodotti dai trasformatori che abbiano dato inizio alla lavorazione nella campagna di commercializzazione in corso o in quella precedente »; 3) il testo della lettera d) è sostituito dal seguente testo:
« d) entro il 15 giugno di ogni anno:
i) la quantità totale di prugne della campagna di commercializzazione in corso trasformate entro il 1o giugno dello stesso anno;
ii) la quantità totale di prugne secche ottenute dalle "prugne d'Ente" e la quantità totale delle prugne in giacenza al 1o giugno dello stesso anno, ripartita tra prugne vendute e prugne invendute »;
4) il testo della lettera f) è sostituito dal seguente testo:
« f) entro il 16 novembre di ogni anno:
i) la quantità totale di prodotti freschi di cui all'articolo 4, lettera e), utilizzati o destinati ad essere utilizzati ai fini della trasformazione nei prodotti finiti specificati nella suddetta lettera e). La quantità totale dei prodotti deve essere ripartita secondo i prodotti finiti da fabbricare;
ii) la stima della produzione, nella campagna di commercializzazione in corso, per i seguenti prodotti:
a) concentrato di pomodoro,
b) pomodori pelati interi in scatola, ripartiti in:
- pomodori pelati della varietà San Marzano, e
- pomodori della varietà Roma o di varietà affini,
c) altri prodotti a base di pomodori,
d) pesche sciroppate,
e) pere Williams sciroppate,
f) ciliegie sciroppate ».
Storico versioni
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