Art. 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 443/77 è sostituito dal seguente testo:

In vigore dal 31 mag 1985
« a) per quantitativi uguali o superiori a 20 t. Tuttavia, qualora il quantitativo disponibile nel magazzino sia inferiore a 20 t, il contratto d'acquisto può essere concluso per il suddetto quantitativo ».
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