Art. 1
Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 443/77 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 31 mag 1985
« a) per quantitativi uguali o superiori a 20 t. Tuttavia, qualora il quantitativo disponibile nel magazzino sia inferiore a 20 t, il contratto d'acquisto può essere concluso per il suddetto quantitativo ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1454:oj#art-1