Art. 1
In vigore dal 24 mag 1985
La quantità di vino da tavola che può essere consegnata alla distillazione aperta dal regolamento (CEE) n. 584/85 è uguale al 62 % della quantità che figura in ogni contratto o dichiarazione presentati per l'approvazione.
Tuttavia, se la quantità risultante dall'applicazione di tale percentuale è inferiore a 5 hl, la quantità che può essere consegnata è uguale, in deroga al comma precedente, a 5 hl.
Storico versioni
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