Art. 1
I paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2226/78 sono modificati come segue:
In vigore dal 24 mag 1985
« 2. I prezzi di mercato di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1308/85 sono constatati ogni settimana in ciascuno Stato membro o in ciascuna regione di Stato membro ai sensi dell', alle condizioni previste dagli del regolamento (CEE) n. 1557/82.
3. L'inizio degli acquisti d'intervento previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1308/85 nonché il ripristino di tali acquisti di cui all', paragrafo 3, di tale regolamento hanno luogo il secondo lunedì successivo alla constazione di cui al paragrafo 2. Tuttavia, se la situazione del mercato di uno Stato membro lo richiede, l'inizio e il ripristino degli acquisti sono anticipati: gli acquisti non possono in nessun caso essere ripresi anteriormente al lunedì successivo alla predetta constatazione.
4. La sospensione degli acquisti prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1308/85 ha luogo il secondo lunedì successivo alla constatazione di cui al paragrafo 2. In tal caso, la presa in consegna delle carni acquistate dagli organismi d'intervento ha luogo al più tardi alla fine della settimana successiva alla suddetta constatazione ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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