Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

In vigore dal 23 mag 1985
europee.Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1985/1986 nel settore dei cereali. (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57. (4) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 8.
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