Art. 2
In vigore dal 23 mag 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 1985.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.
(2) GU n. L 306 del 23. 11. 1984, pag. 53.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1347:oj#art-2