Art. 2
In vigore dal 23 mag 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
(1) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 37.
(2) GU n. C 94 del 15. 4. 1985.
(3) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.
(4) GU n. L 365 del 31. 12. 1980, pag. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1319:oj#art-2