Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1035/77 è modificato come segue:

In vigore dal 23 mag 1985
1il testo dell', paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente: «3. Per le consegne effettuate in virtù di tali contratti, viene fissato un prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori. Questo prezzo è calcolato in base al prezzo d'acquisto della categoria di qualità II, maggiorato del 5 % del prezzo di base. Esso è fissato prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione.»; 2il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « 1. Gli Stati membri concedono una compensazione finanziaria ai trasformatori che hanno stipulato contratti conformemente all'. La compensazione non può superare la differenza tra il prezzo d'acquisto minimo di cui all', paragrafo 3, ed i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori. 2. La compensazione finanziaria è concessa per il 40 % dei prodotti comunitari acquistati al prezzo d'acquisto minimo di cui sopra. Essa viene tuttavia accordata anche per una percentuale superiore degli stessi prodotti, qualora l'interessato possa provare, per una determinata campagna, che la quantità di succhi smerciata fuori dall'Italia supera l'85 % del quantitativo totale da lui commercializzato. 3. La compensazione finanziaria è versata agli interessati, su loro richiesta, per i prodotti d'origine comunitaria: a) per i quantitativi di succo pari al all'85 % della produzione totale, dopo che il trasformatore abbia fornito la prova che, per una determinata campagna, tali quantitativi sono stati ottenuti da limoni che hanno formato oggetto dei summenzionati contratti e per i quali è stato pagato un prezzo almeno pari al prezzo minimo; b) per i quantitativi di succo superiori a quelli di cui alla lettera a), dopo che sia stata fornita la prova di cui alla lettera a) e dopo che l'autorità di controllo dello Stato membro in cui è avvenuta la trasformazione abbia constatato che i quantitativi in causa sono stati effettivamente smerciati fuori dall'Italia. 4. L'importo della compensazione finanziaria è fissato prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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