Art. 1
In vigore dal 23 mag 1985
Il testo dell'articolo 17, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è sostituito dal testo seguente:«Per i prodotti di cui all', lettera a), esso è applicabile per la camapgna di commercializzazione 1985/1986.»
Storico versioni
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