Art. 1

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE)

In vigore dal 23 mag 1985
n. 1837/80 è sostituito dal testo seguente:«4. Salvo deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la campagna di commercializzazione inizia il primo dello stesso giorno. Questa disposizione è applicabile per la prima volta il 6 gennaio 1986.».
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