Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 857/84 è modificato nel modo seguente: 1all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il comma
In vigore dal 23 mag 1985
seguente:«Tuttavia il prelievo è fissato al 100 % del prezzo indicativo del latte in caso di applicazione della formula A, quando i quantitativi di riferimento sono attribuiti alle associazioni di produttori ed alle loro unioni, previste all'articolo 12, lettera c).»; 2all'articolo 3, punto 3), è aggiunto il comma
seguente:«Per i primi tre periodi di dodici mesi, l'Italia è autorizzata a rinviare l'applicazione del primo comma.»; 3all'articolo 4 bis, paragrafo 1, i termini «Per il primo periodo di dodici mesi» sono sostituiti da «Per i due primi periodi di dodici mesi»; 4all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il comma
seguente:
«Questi ultimi quantitativi sono eventualmente adattati secondo le condizioni di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 7, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 804/68, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del suddetto regolamento.»; 5all'articolo 8 è aggiunto il punto seguente:«3) Le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) sono anche applicabili, se si applica la formula A, quando i quantitativi di riferimento sono attribuiti alle associazioni di produttori ed alle loro unioni, previste all'articolo 12, lettera c).»; 6il testo dell'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:«1. Per l'applicazione delle formule A e B il prelievo è riscosso mediante versamenti annui. A tal fine è adottato, per ciascun debitore del prelievo, un computo dopo la fine del periodo dei dodici mesi in questione, sulla base del superamento effettivo, durante lo stesso periodo, del suo quantitativo annuo di riferimento. Dichiarazioni semestrali provvisorie sono stabilite secondo modalità da fissare.»; 7all'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunto il comma
seguente:«Tuttavia se i quantitativi di riferimento sono attribuiti alle associazioni di produttori ed alle loro unioni, previste all'articolo 12, lettera c), il prelievo è corrisposto all'organismo designato dallo Stato membro secondo modalità da stabilire.»; 8all'articolo 9, è aggiunto il paragrafo seguente:«4. Gli Stati membri sono autorizzati, nei due primi periodi di dodici mesi, ad effettuare il prelievo riscosso
al finanziamento delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a). Questa disposizione è applicabile solo nella misura in cui i quantitativi effettivamente consegnati agli acquirenti ed i quantitativi delle vendite dirette effettivamente realizzate non superino il quantitativo globale garantito di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed il quantitativo totale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento per ciascuno Stato membro. Se l'uno e l'altro quantitativo è superato, l'importo del prelievo riscosso è versato alla Comunità a concorrenza del superamento constatato.»; 9il testo dell'articolo 10, primo comma, è sostituito dal testo seguente:«In caso di applicazione della formula B l'acquirente debitore del prelievo ripercuote quest'ultimo sul prezzo pagato ai produttori per il periodo in causa, in funzione del quantitativo di latte o di equivalente latte di cui ciascuno di essi ha superato un quantitativo corrispondente a quello preso in considerazione ai fini della fissazione del quantitativo di riferimento dell'acquirente.»;10all'articolo 12, lettera c), è aggiunto il comma
seguente:«Sono considerate produttori le associazioni di produttori e le loro unioni che siano riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 ed il cui atto costitutivo preveda, per i produttori associati, l'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, di detto regolamento.».
Storico versioni
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