Art. 1
In vigore dal 23 mag 1985
Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2915/79 è sostituito dal testo seguente:«1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, il prelievo per 100 chilogrammi di prodotti facenti parte del gruppo n. 11 è uguale al prezzo d'entrata diminuito di:249,04 ECU per 100 chilogrammi, se si tratta di prodotti che figurano nell'allegato II, lettera i),249,04 ECU per 100 chilogrammi ed aumentato di un elemento uguale a 24,18 ECU, se si tratta di prodotti che figurano nell'allegato II, lettera k),261,13 ECU per 100 chilogrammi, se si tratta
di prodotti che figurano nell'allegato II, lettere l)
e m),a condizione che il prezzo praticato all'importazione non sia inferiore all'importo di cui è diminuito il prezzo d'entrata. Tuttavia, il prezzo praticato all'importazione per i prodotti designati nell'allegato II, lettera m), non deve essere inferiore a 243,00 ECU per 100 chilogrammi.Deve essere inoltre accertato che i prodotti corrispondono alla designazione che figura nell'allegato II.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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