Art. 1
In vigore dal 23 mag 1985
L'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato nel modo seguente:1al paragrafo 4, secondo comma l'importo di 335 000 tonnellate è sostituito da 393 000 tonnellate;2al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:«Il Consiglio può decidere, secondo la procedure di cui al paragrafo 6, che il ricavato dei prelievi sia destinato, in talune condizioni, al finanziamento di misure nazionali di aiuto alla cessazione definitiva della produzione lattiera.»;3al paragrafo 7 sono aggiunti i commi seguenti:«Secondo la stessa procedura possono essere adattati, sulla base di dati statistici oggettivi e debitamente giustificati, i quantitativi indicati al paragrafo 3, secondo e terzo comma, per tener conto delle modifiche strutturali che si ripercuotono, da un lato, sulle consegne agli acquirenti e, dall'altro, sulle vendite dirette al consumo.Questi adattamenti non possono comportare, per uno Stato membro interessato, un aumento della somma del quantitativo globale garantito indicato al paragrafo 3 e del quantitativo totale fissato per le vendite dirette.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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