Art. 4

In vigore dal 16 mag 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 1985. Per il Consiglio Il Presidente F. M. PANDOLFI (1) GU n. C 94 del 15. 4. 1985. (2) GU n. L 123 dell'8. 5. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 121 del 6. 5. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 121 del 6. 5. 1985, pag. 3. (5) GU n. L 121 del 6. 5. 1985, pag. 4. (6) GU n. L 121 del 6. 5. 1985, pag. 5. (7) GU n. L 121 del 6. 5. 1985, pag. 7.
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