Art. 4
In vigore dal 16 mag 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 20 maggio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 maggio 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
F. M. PANDOLFI
(1) GU n. C 94 del 15. 4. 1985.
(2) GU n. L 123 dell'8. 5. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 121 del 6. 5. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 121 del 6. 5. 1985, pag. 3.
(5) GU n. L 121 del 6. 5. 1985, pag. 4.
(6) GU n. L 121 del 6. 5. 1985, pag. 5.
(7) GU n. L 121 del 6. 5. 1985, pag. 7.
Storico versioni
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