Art. 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2295/82 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 14 mag 1985
« Fatte salve le altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione, il documento d'importazione di cui all' di detto regolamento sarà rilasciato o vistato, per i prodotti che figurano in allegato, soltanto dietro presentazione di un ''documento d'informazione d'esportazione" turco. Questo documento verrà rilasciato dalle associazioni degli esportatori di filati di cotone di Istanbul, Smirne, Cukurova e Antalya. Ogni documento d'informazione d'esportazione rilasciato a decorrere dal 15 maggio 1985 deve essere presentato alle autorità competenti degli Stati membri nel termine di un mese a decorrere dalla data del rilascio. Il documento d'importazione di cui all' del regolamento (CEE) n. 2819/79 può essere usato per due mesi a decorrere dalla data del rilascio. Eccezionalmente, questo periodo può essere proroguto di un altro mese ».
Storico versioni

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