Art. 3
In vigore dal 23 apr 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 aprile 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
F. M. PANDOLFI
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.
(3) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 31.
(4) GU n. C 94 del 15. 4. 1985.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:1073:oj#art-3