Art. 2

In vigore dal 23 apr 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 aprile 1985. Per il Consiglio Il Presidente F.M. PANDOLFI (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 26. (2) GU n. L 101 dell'11. 4. 1985, pag. 4.
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