Art. 2

In vigore dal 22 apr 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatti salvi l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2176/84 e altre eventuali decisioni del Consiglio, esso si applica fino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio che adotti misure definitive, o, al più tardi, fino alla scadenza di un periodo di due mesi a decorrere dal 29 aprile 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 aprile 1985. Per il Consiglio Il Presidente F. M. PANDOLFI (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 37.
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