Art. 1

L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 147/85 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 22 apr 1985
« Articolo 7 1. Le persone soggette all'obbligo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 effettuano il calcolo dei quantitativi che, in applicazione delle disposizioni dei titoli II e III, devono consegnare alla distillazione e ne comunicano il risultato, entro il 30 aprile 1985, all'organismo d'intervento o a qualsiasi autorità competente dello Stato membro sul cui territorio è situata la loro azienda. Tuttavia dette autorità competenti possono procedere al calcolo e alla notifica ai produttori dei quantitativi che ciascuno di essi deve consegnare. In tal caso, le notifiche sono effettuate entro il 15 maggio 1985. 2. Gli Stati membri procedono alla ricapitolazione dei dati ottenuti in applicazione del paragrafo 1 e comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio 1985, i volumi da distillare, ripartiti secondo le classi previste dall'articolo 3 ».
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