Art. 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2268/84 il testo del paragrafo 1 è completato dal seguente comma:

In vigore dal 19 apr 1985
« Tuttavia, l'organismo d'intervento che, impegnato da un contratto, in seguito a circostanze eccezionali non disponga più di un quantitativo sufficiente di burro, può procedere alla vendita di burro acquistato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 e di età non inferiore a sei mesi alla data del suo ritiro di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ».
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