Art. 1
In vigore dal 18 apr 1985
1. È istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di glicina, di cui alla sottovoce 29.23 D IV della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 29.23-77, originaria del Giappone.
2. L'importo del dazio è pari al 14,5 % del prezzo netto per tonnellata franco frontiera comunitaria, dazi non corrisposti.
I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti se nelle condizioni di vendita è stabilito che il pagamento venga effettuato entro trenta giorni dalla data di spedizione; essi sono aumentati o ridotti dell'1 % per ciascun differimento o anticipo di un mese nel termine di pagamento.
3. Si applicano i provvedimenti in vigore in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta al deposito di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.
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