Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 147/85 è modificato come segue:
In vigore dal 10 apr 1985
1) All'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
« 3. Fatto salvo l'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2102/84 e in deroga all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento suddetto, per i produttori:
- che non hanno presentato la dichiarazione di raccolta o di produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 2102/84, o,
- che hanno presentato dichiarazioni prive degli elementi che consentano di determinare la resa per ettaro, o
- che hanno fornito nelle loro dichiarazioni elementi dai quali risulta una resa inferiore al 90 % della resa reale,
sono applicabili le seguenti disposizioni:
a) se, nei termini previsti all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, essi forniscono alle autorità competenti gli elementi che consentano di determinare la resa reale, i quantitativi da consegnare alla distillazione la resa reale, i quantitativi da consegnare alla distillazione sono quelli che risultano dall'applicazione dei paragrafi 2 e 3, maggiorati del 15 %;
b) se, entro gli stessi termini, essi non forniscono alle autorità competenti gli elementi che consentano di determinare la resa reale:
- la percentuale di vino da tavola da consegnare alla distillazione è pari al 50 % della loro produzione determinata da dette autorità per la regione 1;
- la resa da prendere in considerazione è di 200 hl/ha nella regione 2.
Fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b), la resa da prendere in considerazione è:
- quella che risulta dalla dichiarazione di raccolta o di produzione per i produttori che hanno fornito in detta dichiarazione elementi dai quali si inferisce una resa superiore al 110 % della resa reale;
- la resa reale per gli altri produttori ».
2) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 7
1. Le persone soggette all'obbligo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 effettuano il calcolo dei quantitativi che, in applicazione delle disposizioni dei titoli II e III, devono consegnare alla distillazione e ne comunicano il risultato, entro il 15 aprile 1985, all'organismo d'intervento o a qualsiasi autorità competente dello Stato membro sul cui territorio è situata la loro azienda.
Tuttavia dette autorità competenti possono procedere al calcolo e alla notifica ai produttori dei quantitativi che ciascuno di essi deve consegnare. In tal caso, le notifiche vengono effettuate entro il 30 aprile 1985.
2. Gli Stati membri procedono alla ricapitolazione dei dati ottenuti in applicazione del paragrafo 1 e comunicano alla Commissione, entro il 15 maggio 1985, i volumi da distillare, ripartiti secondo le classi previste dall'articolo 3 ».
3) L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 10
1. Le persone suggette all'obbligo di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 possono consegnare, oltre al vino da tavola di loro produzione, vino da tavola ottenuto da altri produttori che lo hanno essi stessi elaborato.
Esse possono inoltre:
- procedere alla distillazione nei propri impianti di distillazione,
- fare effettuare la distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto che lavori per conto terzi.
2. L'obbligo di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 si considera soddisfatto anche se la consegna del vino da tavola viene effettuata da un altro produttore che l'ha elaborato. In tal caso l'attestato rilasciato dal distillatore, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2179/83, deve indicare, oltre al nome e all'indirizzo del produttore che ha consegnato il vino, il nome e l'indirizzo del produttore soggetto all'obbligo di distillazione.
3. In caso di applicazione del paragrafo 1, primo comma, il vino può essere consegnato in comune da vari produttori. Se esso è consegnato alla distillazione da organizzazioni o associazioni di produttori della regione 1, per ciascuno dei produttori membri di tali organizzazioni la prova del rispetto dei suoi obblighi consiste:
a) nell'attestato di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2179/83, fornito a titolo individuale dal distillatore, oppure
b) nei documenti seguenti:
- attestato di consegna dell'insieme dei quantitativi forniti, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2179/83, dal distillatore all'organizzazione o all'associazione di produttori in quanto mandataria dei membri.
Tale attestato dev'essere certificato dall'organismo d'intervento dello Stato membro in cui è effettuata la distillazione, qualora non si tratti dello stesso Stato membro del produttore; e
- attestato dell'organizzazione o dell'associazione di produttori, vistato dallo Stato membro in cui l'organizzazione o l'associazione ha la propria sede statutaria, dal quale risulti:
i) che il produttore è membro dell'organizzazione o dell'associazione di produttori che ha consegnato il vino alla distillazione e ha sostenuto gli oneri connessi alla distillazione proporzionalmente ai propri obblighi;
ii) che l'organizzazione o l'associazione di produttori aveva ricevuto mandato di soddisfare i suoi obblighi.
4. In particolare per quanto riguarda i casi d'applicazione del paragrafo 1, primo comma, e del paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i quantitativi di vino consegnati, in esecuzione dell'obbligo di un produttore che vi è soggetto, rientrano in tale obbligo.
Tuttavia, nei casi in cui il vino è stato ottenuto e consegnato alla distillazione in uno Stato membro diverso da quello del produttore soggetto all'obbligo in questione:
- dev'essere presentato al distillatore un certificato, emesso dall'autorità, menzionata nell'articolo 7, dello Stato membro del produttore cui incombe l'obbligo, nel quale si attesti che il quantitativo in questione rientra nell'obbligo del produttore stesso;
- l'attestato di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2179/83 è certificato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è effettuata la distillazione;
- una copia di tale attestato è trasmessa dalla suddetta autorità di cui al primo trattino entro il 25 ottobre 1985.
5. La consegna del vino da tavola viene effettuata al più tardi:
- il 31 agosto 1985, qualora sia destinata a una distilleria;
- il 31 luglio 1985, qualora sia destinata ad un elaboratore di vino alcolizzato.
6. Le operazioni di distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 non possono essere effettuate dopo il 30 settembre 1985.
Al più tardi il 10 si ogni mese per il mese precedente, i distillatori trasmettono all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino da tavola distillati nonché dei quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83 ».
Storico versioni
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