Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 584/85 è modificato come segue:
In vigore dal 3 apr 1985
1) All' la data del « 30 marzo 1985 » è sostituita dal « 15 aprile 1985 ».
2) All'articolo 5:
- al paragrafo 1, la data del « 15 aprile 1985 » è sostituita dal « 30 aprile 1985 »,
- al paragrafo 2, la data del « 30 aprile 1985 » è sostituita dal « 15 maggio 1985 »,
- al paragrafo 3, la data del « 20 maggio 1985 » è sostituita dal « 5 giugno 1985 ».
3) All'articolo 6, la data del « 10 maggio 1985 » è sostituita dal « 25 maggio 1985 ».
4) All'articolo 13, paragrafo 1:
- al primo comma la data del « 30 marzo 1985 » è sostituita dal « 15 aprile 1985 »,
- al secondo comma la data del « 20 maggio 1985 » è sostituita dal « 5 giugno 1985 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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