Art. 2

In vigore dal 2 apr 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 15 aprile 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1985. Per il Consiglio Il Presidente F. M. PANDOLFI (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 68 dell'8. 3. 1985, pag. 5. (3) GU n. L 91 del 30. 3. 1985, pag. 6.
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