Art. 2
In vigore dal 2 apr 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 15 aprile 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 2 aprile 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
F. M. PANDOLFI
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 68 dell'8. 3. 1985, pag. 5.
(3) GU n. L 91 del 30. 3. 1985, pag. 6.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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