Art. 2
In vigore dal 2 apr 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 68 dell'8. 3. 1985, pag. 5.
(3) GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.
(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.
(5) GU n. L 52 del 24. 2. 1977, pag. 19.
(6) GU n. L 58 del 3. 3. 1977, pag. 16.
(7) GU n. L 33 del 6. 2. 1985, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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