Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2657/80 è modificato come segue:
In vigore dal 2 apr 1985
1) All', paragrafo 1, prima comma, è aggiunta la seguente frase:
« Questo prezzo è calcolato sulla base dei corsi, esclusa l'imposta sul valore aggiunto ».
2) All'articolo 4 bis, i termini « 14 chilogrammi » sono sostituiti dai termini « 16 chilogrammi ».
3) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
4) All'allegato II i punti C 1, H 1 e I 1 sono sostituiti dai punti che figurano nell'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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