Art. 1
Il testo del punto 6.2 che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2394/84 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 2 apr 1985
« 6.2. Per le resine anioniche, attraverso le colonne preparate (6.1), far passare separatamente i tre solventi per l'estrazione (4.1, 4.2 e 4.3), alla portata di 350-450 ml/ora. In ciascun caso, buttar via il primo litro di eluato e raccogliere i due litri successivi nei cilindri graduati (5.2).
Per le resine cationiche, attraverso le colonne preparate, far passare soltanto i due solventi 4.1 e 4.2 ».
Storico versioni
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