Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1726/70 è modificato come segue:
In vigore dal 2 apr 1985
1) All', paragrafo 2, dopo la lettera m), è inserita la seguente lettera m'):
« m') La quantità di tabacco e/o di pezzi di parenchima aventi un diametro minimo di 0,5 cm, constatata al momento dell'uscita dal controllo ».
2) All'articolo 6, la prima frase del paragrafo 1 è sostituita dal testo seguente:
« Il diritto al premio si acquisisce nel momento in cui il tabacco esce dal luogo in cui è stato sottoposto a controllo, sotto forma di foglie intere o tagliate e/o di pezzi di parenchima aventi un diametro minimo di 0,5 cm ».
3) All'articolo 6, la prima frase del paragrafo 3 è sostituita dal testo seguente:
« Per ogni azienda, le autorità competenti verificano la corrispondenza tra i quantitativi di tabacco sottoposti al controllo e quelli che ne escono sotto forma di foglie intere o tagliate e/o di pezzi di parenchima aventi un diametro minimo di 0,5 cm ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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