Art. 1

Il testo dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1726/70 è sostituito dal seguente testo:

In vigore dal 2 apr 1985
« In deroga al primo trattino del comma precedente, può essere chiesto un anticipo sull'importo del premio per il tabacco dei raccolti dal 1984 al 1986 coltivato in Grecia e sottoposto in questo paese alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento, anche se non sono stati conclusi contratti o sottoscritte dichiarazioni di coltivazione ai sensi dell'articolo 2 ter. In tal caso, l'anticipo può essere richiesto solamente sino al 31 dicembre dell'anno successivo all'anno del raccolto ».
Storico versioni

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