Art. 3
In vigore dal 29 mar 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.
(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 290 del 14. 10. 1982, pag. 28.
(6) GU n. L 69 del 9. 3. 1985, pag. 30.
Storico versioni
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