Art. 1

In vigore dal 29 mar 1985
Si ritiene che le catture della sogliola nelle acque delle zone CIEM VII a e VIII (zona CE) e della passera di mare nelle acque della zona CIEM VII a eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi, hanno esaurito i contingenti assegnati ai Paesi Bassi per il 1985. La pesca della sogliola nelle acque delle zone CIEM VII a e VIII (zona CE) e della passera di mare nelle acque della zona CIEM VII a eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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