Art. 1
In vigore dal 28 mar 1985
Per la campagna di commercializzazione 1984/1985 gli importi unitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1443/82 sono fissati a:
a) 0,535 ECU per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo alla produzione di base per lo zucchero A e per lo zucchero B;
b) 10,026 ECU per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo B per lo zucchero B;
c) 0,428 ECU per 100 kg di sostanza secca, come acconto sul contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B.
Storico versioni
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