Art. 2
In vigore dal 27 mar 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
F. M. PANDOLFI
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 93.
(4) GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 35.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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