Art. 2
In vigore dal 27 mar 1985
Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 marzo 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
F. M. PANDOLFI
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 26.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:822:oj#art-2