Art. 1
In vigore dal 27 mar 1985
1. Per la campagna 1985, i prezzi di riferimento delle prugne (sottovoce 08.07 D della tariffa doganale comune), espressi in ECU per 100 kg netti, sono fissati come segue per ciascuno dei gruppi di varietà I e II dei prodotti della categoria di qualità I, di qualsiasi calibro, presentati in imballaggio:
1.2.3 // // Gruppo I // Gruppo II // - dall'11 giugno al 31 luglio: // 67,87 // - // - agosto: // 67,60 // 55,12 // - settembre: // 58,18 // 45,74
2. I gruppi di varietà di cui al paragrafo 1 comprendono le varietà seguenti:
Gruppo I
Altesse double (Quetsche d'Italie), Précoce favourite, Belle de Louvain, Conducta, Early Rivers, Kirk's Blue, Jefferson Gage, Luetzelsachser (Quetsche précoce de Luetzelsachsen), Anna Spaeth, Ersinger (Quetsche précoce d'Ersingen), Zimmers (Quetsche de Zimmer), Buehler (Quetsche précoce de Buehl), Burbank, Florentia, Goccia d'oro, Reine-Claude, Czar, Victorias, Purple Pershore, Damsons, Santa Rosa.
Gruppo II
Altesse simple (Quetsche comune, Hauszwetschge), Reine-Claude d'Oullins, Sveskeblommer, Ruth Gerstetter, Ontario, Pershore (Yellow egg).
3. I prezzi d'entrata dei prodotti importati devono essere comparati con
a) i prezzi per il gruppo I, nel caso in cui i prodotti importati appartengano a varietà diverse da quelle che figurano alla lettera b);
b) i prezzi fissati per il gruppo II, nel caso in cui i prodotti importati appartengano alle seguenti varietà: Altesse simple (Quetsche commune, Hauszwetschge), Reine-Claude d'Oullins (Oullins Gage), Sveskeblommer, Ruth Gerstetter, Ontario, Wangenheimer (Quetsche précoce de Wangenheim), Pershore (Yellow egg), Mirabelle, Bosniche.
Le modifiche alle disposizioni del comma precedente sono stabilite secondo la procedura dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 in funzione dei cambiamenti intervenuti nella composizione varietale dei prodotti importati in provenienza dai paesi terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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