Art. 1

All'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 355/77 l'ultimo comma è sostituito dal seguente testo:

In vigore dal 26 mar 1985
« Il costo previsionale dell'azione comune a carico del Fondo per il periodo 1o gennaio 1985 - 31 dicembre 1989 ammonta a 1 343 milioni di ECU, da ripartire su detto periodo ».
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