Art. 3
In vigore dal 26 mar 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1985.
Per il Consiglio
Il Presidente
F. M. PANDOLFI
(1) GU n. C 13 del 15. 1. 1985, pag. 2.
(2) Parere reso il 15 marzo 1985 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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