Art. 1
In vigore dal 26 mar 1985
Le aliquote di alcuni Stati membri dei quantitativi massimi comunitari relativi ai prodotti tessili originari del Pakistan, fissati nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3589/82, sono modificati per l'anno 1984 come indicato nell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:844:oj#art-1