Art. 1
Il testo dell'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1489/84 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 26 mar 1985
« Tuttavia, il regime di estensione di talune norme previsto all'articolo 15 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (4), è applicabile a decorrere:
- dal 1o giugno 1985 per le pesche, i cavolfiori, le uve da tavola, le prugne, le pere da tavola, i limoni, le fragole, la cicoria-witloof, le cipolle, i porri e la dolcetta,
- dal 1o luglio 1985 per le mele da tavola, la lattuga cappuccio, la cicoria-indivia e la lattuga selvatica,
- dal 1o ottobre 1985 per le arance, i mandarini/clementine e i carciofi,
- dal 1o gennaio 1986 per gli altri prodotti.
(3) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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