Art. 2
In vigore dal 28 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente 13.03 A VI // // // //
(1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 77. (3) GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:541:oj#art-2