Art. 2
In vigore dal 27 feb 1985
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 181 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.
(5) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.
(6) GU n. L 360 del 23. 12. 1983, pag. 21.
(7) GU n. L 34 del 7. 2. 1985, pag. 32.
(8) GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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